Trust
Il trust è un istituto giuridico nato in Inghilterra, che trova un’applicazione molto ampia negli ordinamenti di common law.

E’ indubbio che il trust ha un’enorme potenzialità, che consiste nel garantire piena tutela di interessi di vario genere, di natura commerciale o sociale, colmando le lacune presenti in altri istituti giuridici, in particolare se appartenenti ai tradizionali sistemi di civil law.

Il trust è un rapporto fiduciario con il quale il trustee diventa detentore della proprietà formale dei beni ed è tenuto a custodirli, amministrarli e utilizzarli a vantaggio di uno o più beneficiari. Il settlor (persona fisica o giuridica) è il soggetto che costituisce il trust, trasferendo i beni al trustee, con un atto volontario in cui ne definisce le regole, gli scopi e i soggetti coinvolti.

Da tutto ciò si comprende come gli ambiti di applicabilità di questo istituto giuridico siano molteplici. Il trust si traduce in un atto di “segregazione”: l’interesse che s’intende proteggere diventa prioritario sugli altri e la tutela può essere effettuata grazie alla legge che regola lo stesso istituto giuridico del trust, istituita per realizzare questa “segregazione”. La protezione messa in atto, che nella maggioranza dei casi si riferisce a un patrimonio, si estende anche in una garanzia di privacy.  Il trust è sostanzialmente un accordo tra soggetti privati: per sancirne la validità non sono necessarie scritture pubbliche, come per le società, per cui si ha certamente un maggiore livello di riservatezza rispetto a queste ultime. Non da ultimo è poi da ricordare che il trust permette ad un soggetto di godere dei benefici derivanti dalla proprietà di un bene senza doverli amministrare e senza esserne di fatto proprietario. E’ una struttura molto elastica, che proprio per questo, richiede la dovuta attenzione e, specie nei casi più complessi, l’assistenza di un esperto.

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